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Ordinanza — n. 4016/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being specific and unfounded regarding the denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4016/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in denying generic mitigating circumstances, but the court found the argument specific and unfounded. The court ruled that the lower judge correctly applied the principle that such circumstances are matters of fact, excluded based on the appellant's specific conduct and lack of confession utility.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The existence of relevant mitigating circumstances is a matter of fact that the judge may exclude with a reasoned decision based on preponderant reasons, which is not subject to review in the jurisdictional phase unless contradictory or inadequately motivated.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances judgment of fact cassation inadmissibility specificity of argument unfounded appeal furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina crimine

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163; Sez.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BRUNO SALVATORE nato a Napoli il 01/03/1997 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

RITENUTO IN FATTO

- che Salvatore Bruno propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, commessi in Sant'Antimo l'11 luglio 2024;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il prospettato motivo - con cui si denunzia il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifico e manifestamente infondato, avendo il giudice censurato spiegato che l'invocato beneficio, a fronte della particolare gravità della condotta complessivamente tenuta dall'imputato e dei suoi precedenti penali, reiterati e specifici, non era concedibile, posto che, oltretutto, la sua confessione non aveva arrecato alcuna concreta utilità all'accertamento dei fatti; donde, si è fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen.

è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il