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Ordinanza — n. 4014/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal process transfer request due to failure to notify other parties properly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4014/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Norberta Sperandio's request to transfer the criminal proceedings inadmissible because it lacked proper notification to other parties. Although the defendant filed the request with the court clerk, it was only irregularly sent to the prosecution and other participants via simple letter or uncertified email. The court ruled that strict notification within seven days is a mandatory condition for admissibility, citing established case law requiring compliance with procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 45, 46 cod. proc. pen.; The request for transfer of criminal proceedings is inadmissible if not formally notified to all other parties within the statutory period, as such notification is an indispensable condition for admissibility.

Parole chiave

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criminal procedure transfer proper notification requirement inadmissible request procedural defect Cassa delle ammende ritiro della querela penale trasmissione di un atto processuale decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. proc. pen.
21-bis); - che la predetta imputata, in data 5 settembre 2025, ha personalmente depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Legnago istanza di rinnessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso alla Suprema Corte ai sensi dell'art.
Art. 46 cod. proc. pen.
pen., che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 46 del codice di rito.
art. 45 cod. proc. pen
21-bis); - che la predetta imputata, in data 5 settembre 2025, ha personalmente depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Legnago istanza di rinnessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso alla Suprema Corte ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini
45 e seguenti del codice di rito: dagli atti trasmessi, infatti, non risulta che la stessa sia stata notificata alle altre parti del processo, essendo stata solo loro irregolarmente inviata tramite raccomandata semplice (Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv.
Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Ronnanelli
Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli
201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv.
Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio
264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da SPERANDIO NORBERTA nato a Legnago il 12/01/1958 avverso l'ordinanza del 11/09/2025 del GIUDICE DI PACE DI LEGNAGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

RITENUTO IN FATTO

- che Norberta Sperandio è imputata nel processo penale n. 57/2023 RG Giudice di Pace di Legnago (RG.NR. n. 636/2022 mod. 21-bis); - che la predetta imputata, in data 5 settembre 2025, ha personalmente depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Legnago istanza di rinnessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen., che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 46 del codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'istanza di rimessione è palesemente inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 e seguenti del codice di rito: dagli atti trasmessi, infatti, non risulta che la stessa sia stata notificata alle altre parti del processo, essendo stata solo loro irregolarmente inviata tramite raccomandata semplice (Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720 — 01) oppure missiva di posta elettronica non certificata, di modo che si è verificata la violazione dell'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza rientra anche il Pubblico Ministero; che è jus receptum che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez.

U, n. 6925 del 12/05/1995, Ronnanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403); - rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, al solo pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Ir