Cassation appeal dismissed because special prosecutor formally renounced the appeal, rendering the case inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible after the special prosecutor formally renounced the recourse. Although the appellant, Giuseppe De Martini, initially challenged his conviction for simple documentary bankruptcy, the special prosecutor submitted a written declaration of renunciation in October 2025. Consequently, the court ruled that the appeal no longer existed and ordered the appellant to pay the associated procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366-bis c.p.p.; Art. 366-ter c.p.p.: When the special prosecutor formally renounces the appeal, the recourse becomes inadmissible and the appellant is condemned to pay the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DE MARTINI GIUSEPPE nato a Benevento il 31/01/1944 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a Giuseppe De Martini per il delitto di bancarotta documentale semplice, commesso nella qualità di legale rappresentante della "E.R. Energie Rinnovabili" S.r.l., dichiarata fallita il 29 novembre 2017; - che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, con un solo motivo, con il quale ha dedotto errori in diritto e vizi motivazionali in punto di affermazione della responsabilità; - che, con dichiarazione in data 3 ottobre 2025 (tramessa in Cancelleria tramite PEC in data 6 ottobre e 3 novembre 2025) il procuratore speciale del ricorrente (che ha ritualmente documentato l'investitura ricevuta), Avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, ha rinunciato al ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che si deve disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommo di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordarnaglia