Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising a new penalty commutation argument not raised in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised a new argument regarding the commutation of the alternative penalty for the first time in the cassation stage. The material facts show the defendant challenged the substitution of semi-liberty with domiciliary detention, claiming a violation of law and lack of motivation. The court rejected this claim because the issue was not included in the appeal act, rendering it inadmissible under procedural rules prohibiting first-instance merit arguments in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Arguments concerning the merits of the case, such as the commutation of alternative penalties, cannot be raised for the first time in the cassation proceeding if not previously formulated in the appeal act.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LICATA NICK nato a Salemi il 16/11/1992 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a Nick Licata per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Campobello di Mazara il 18 maggio 2020); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo proposto, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata commutazione della pena sostitutiva applicata all'imputato, ossia la semilibertà, con quella della detenzione domiciliare, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto che non risulta dall'atto di appello in data 3 novembre 2023 che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordannaglia Michele