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Ordinanza — n. 4003/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances and failure to meet statutory conditions for non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4003/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's three grounds of complaint. The first two arguments were dismissed as generic grievances lacking specific factual basis, while the third claim regarding non-prosecution was rejected because the statutory requirements were not met. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 187, 530 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Generic grievances in cassation appeals are inadmissible as they do not specify factual errors, and the non-prosecution institution requires specific statutory conditions not met by the crime's severity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances in appeal non-prosecution statutory conditions fraudulent bankruptcy crime court costs and fines bancarotta fraudolenta cattiva gestione irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 187 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
2 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce, invero del tutto genericamente, la violazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
2 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce, invero del tutto genericamente, la violazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FRANCALACCI NILO nato a Casciana Terme il 12/02/1958 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a Nilo Francalacci per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di socio accomandatario della "Vakanti Bus" S.a.s., dichiarata fallita il 15 luglio 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i primi due motivi di ricorso - che contestano, sotto l'egida formale degli artt.187 e 530 cod. proc. pen. - la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - sono affidati a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 2 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce, invero del tutto genericamente, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere inedito, perché non risulta che la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fosse stata dedotta con i motivi di appello, è comunque, manifestamente infondato, posto che dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. non ricorrono i presupposti di legge, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale punito con pena superiore nel minimo ad anni due; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore