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Ordinanza — n. 3997/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as prosecution dismissal is not appealable, only claimable before single-judge tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3997/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabrizio Frasca inadmissible. Frasca challenged the GIP's dismissal of the prosecution for offenses under Articles 640 and 624-bis of the Penal Code, alleging procedural flaws. The Court ruled that post-2017 dismissal orders are not appealable to the Cassation but must be claimed before a single-judge tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Dismissal orders issued after the entry into force of Law No. 103/2017 are not appealable to the Court of Cassation but must be claimed before a single-judge tribunal, except in cases of formal contradiction violations.

Parole chiave

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prosecution dismissal appeal Court of Cassation inadmissibility single-judge tribunal claim Law 103/2017 procedural rules formal contradiction guarantee perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis c.p.p.
103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclannabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Law No. 103/2017
art. 410-bis cod. proc. pen
103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclannabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (in tal senso, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani
pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (in tal senso, Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv.
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro
272932, nonché, successivamente, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FRASCA FABRIZIO nato a Penne il 10/02/1990 parte offesa nel procedimento c/Ignoti avverso l'ordinanza del 18/08/2025 del GIP TRIBUNALE DI PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 18 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, rigettando l'opposizione proposta dalla persona offesa Fabrizio Frasca, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di Ignoti per i delitti di cui agli artt. 640 e 624-bis cod. pen., commessi in Pescara in data anteriore al 29 aprile 2024.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Fabrizio Frasca, articolando tre motivi, con i quali ha denunciato vizi di motivazione apparente, omesso esame di prove decisive e violazione dei principi di imparzialità e terzietà dell'Autorità Giudiziaria.

3. Con memoria in data 1 dicembre 2025, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di Fabrizio Frasca è inammissibile per le ragioni che, di seguito, si espongono. 4.1. Osserva, infatti, il Collegio che, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte, «Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclannabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale» (in tal senso, Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, P.O. in proc. Panzani, Rv. 272932, nonché, successivamente, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, P.O. in proc. B. e altro, Rv. 273371).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scord