Cassation appeal dismissed as sentencing reduction for attempted theft is a matter of trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Otar Melkadze inadmissible regarding the sentencing reduction for attempted theft. The appellant argued that the trial court's reduction was insufficient compared to the completed crime, but the court found this a generic complaint lacking critical analysis. The decision rests on the principle that sentencing gradation falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The gradation of the penalty is a matter of discretion for the judge of the merits, making complaints in the Court of Cassation regarding its congruity inadmissible unless the determination is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MELKADZE OTAR (CUI 03FUVNE) nato in Georgia il 27/08/1989 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordannaglia;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a Otar Melkadze per il delitto di tentato furto in abitazione pluriaggravato e in concorso (fatto commesso in Arezzo il 10 luglio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, sotto il profilo della riduzione per il tentativo applicatagli in ragione solo della metà e, comunque, in misura più afflittiva rispetto al correo, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 6, secondo capoverso della sentenza impugnata), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Pr