Italian Court dismisses appeal against theft conviction as generic complaints lack specific procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for aggravated theft of electricity, arguing violations of specific criminal code articles regarding factual attribution. The court rejected these claims as generic grievances that merely reiterate arguments already properly addressed by the lower court without alleging specific procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625, 192, 546 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that generic complaints regarding factual attribution, which merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without alleging specific procedural violations, are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BELLA GAETANO nato a Campobello Di Licata il 25/01/1954 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
RITENUTO IN FATTO
- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a Gaetano Bella per il delitto di furto pluriaggravato di energia elettrica (fatto commesso in Agrigento il 17 gennaio 2017; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, che contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e 192 e 546 cod. pen., l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con specifico riguardo al profilo dell'effettiva riconducibilità del fatto, come accertato, alla sua persona, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 1 della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Michele Romano Atvvvvx 4.4J,AmA,440, DE