Cassation appeal dismissed as abstract and unfounded due to lack of specific critique on lower court's recidivism reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal of Milan incorrectly denied the exclusion of contested recidivism, yet the Court found the appeal abstract because it offered no specific critique of the lower court's detailed reasoning. Consequently, the decision was upheld as fully aligned with Supreme Court precedents requiring judges to provide adequate argumentation on recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 605, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law is formulated without an effective critique of the reasoning provided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da EDIFICANTE ANIELLO nato a Acerra il 23/06/1986 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
RITENUTO IN FATTO
- che Aniello Edificante propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 99, comma 4, e 455 cod. pen., commesso in Pescate il 19 dicembre 2019, ha rideterminato la pena inflittagli (concedendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva contestata), con conferma nel resto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il prospettato motivo - con cui si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di esclusione della recidiva contestata e ritenuta, - è aspecifico e manifestamente infondato, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pag. 3, punto 2) sulla questione dedotta: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690 e con la sentenza n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presid