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Ordinanza — n. 3985/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for driving license forgery due to procedural and substantive defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3985/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Antonio Consentino inadmissible, upholding his conviction for driving license forgery. The court rejected arguments regarding procedural violations, insufficient evidence, and sentencing severity, noting they were generic and failed to challenge specific reasoning. Consequently, the lower court's decision stood, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 530 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must identify specific and unexpected errors in the lower court's reasoning; generic complaints regarding evidence sufficiency, subjective elements, or sentencing magnitude are inadmissible as they invite a re-evaluation of facts rather than a review of legal logic.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal driving license forgery procedural violation particular triviality sentencing review logical argumentation court costs guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 530 cod. proc. pen.
Il primo e il secondo motivo, che eccepiscono sotto l'egida della violazione dell'art. 530 cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 530 cod. proc. pen
Il primo e il secondo motivo, che eccepiscono sotto l'egida della violazione dell'art. 530 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri
216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CONSENTINO ANTONIO nato a Palermo il 18/09/1977 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta ad Antonio Consentino per il delitto di contraffazione di una patente di guida (artt. 477 e 482 cod. pen.), commesso in Caltanissetta il 9 gennaio 2021 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a quattro motivi.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo e il secondo motivo, che eccepiscono sotto l'egida della violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione; l'insufficienza di prove circa la sussistenza del fatto, circa l'elemento soggettivo del reato nonché circa la riconducibilità all'imputato del fatto medesimo, oltre ad essere genericamente articolati, deducono vizi non consentiti in questa sede. Le spiegate doglianze sono, infatti, dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). A questo deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione, con gli esiti della quale (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata) il ricorrente non si è affatto confrontato. 3.2. Il terzo motivo, che contesta il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è assolutamente generico, perché articolato senza alcun confronto, men che meno critico con il tenore della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4 e 5) e, comunque, manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie. 3.3. Anche il quarto motivo, con il quale ci si duole del tutto genericamente dell'entità del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, non è consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato, essendosi nella sentenza impugnata espressamente dato conto della determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale, pur a fronte della grave condotta ascritta all'imputato, e della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena; donde, poiché l'impugnata statuizione è immune da profili di arbitrarietà o di palese illogicità, la stessa si sottrae ad ogni possibilità di sindacato da parte di questa Corte.4.

S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere este