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Ordinanza — n. 3984/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3984/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for nullity based on omitted facts and lack of motivation in the appellate judgment, but the court found the first ground generic and the second unfounded. Consequently, the court applied principles requiring specific appeal grounds and recognized the appellate court's power to complete missing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 604, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if grounds are generic or fail to specify the content of omitted appellate arguments, and the appellate court may complete missing motivation without annulling the first-instance judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal omitted appellate arguments lack of motivation in judgment appellate court powers aggravamento della pena traffico aggravato di cocaina tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 604, comma 1, cod. proc. pen.
40275 del 15/07/2021, Cardellini, in motivazione); - che il secondo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 604, comma 1, cod.
art. 604 cod. proc. pen
40275 del 15/07/2021, Cardellini, in motivazione); - che il secondo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 604, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021
Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da NASCIMENTO CARDOSO EULINO (CUI 0399TFL) nato in Brasile il 14/07/1983 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Cardoso Eulino Nascimento per il delitto di furto aggravato, commesso in Roma l'8 gennaio 2025, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflittogli, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa descrizione del fatto integrativo del delitto di furto ascritto all'imputato, oltre ad essere generico, perché non si fa carico di riportare il tenore della doglianza difensiva che sarebbe stata preterita, come, invece, imposto da questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Mirra, Rv. 258962 - 01, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»), è, comunque, inedito, posto che dall'esame dell'atto di appello risulta che la doglianza articolata in questa sede non era stata sottoposta al giudice di appello (essendosi limitato l'appellante a dedurre che il fatto, per come ricostruito, era tale da integrare un furto tentato e non consumato): donde, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. la Corte di Cassazione non può rilevare d'ufficio vizi non dedotti con i motivi di appello (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, in motivazione); - che il secondo motivo, che eccepisce la violazione dell'art. 604, comma 1, cod. proc. pen., sul rilievo che la Corte di appello, preso atto dell'assenza di motivazione sulla dinamica del furto contestato, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti dinanzi al Tribunale, è manifestamente infondato, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui «La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01), come accaduto nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigli