Italian Court dismisses appeal on generic grounds regarding sentencing increases for continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding sentencing increases. The appellant argued that the lower court failed to properly motivate the quantum of penalties for satellite crimes in a continued offense case. The court rejected this, noting that the first-instance judgment specifically addressed the 'irreducible' increase for each category of satellite crimes, satisfying the required level of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533, comma 2, cod. proc. pen.; In appeals concerning continued offenses, a generic denial of motivation regarding sentencing increases is inadmissible if the first-instance judgment specifically identifies the increase for each satellite crime category, provided the overall proportionality and statutory limits are respected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da IZZO BERNARDO nato a Torre Del Greco il 26/07/2000 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
RITENUTO IN FATTO
- che Bernardo Izzo propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe informatiche di cui al capo 1), e di cinquantanove reati fine di truffa informatica, di sostituzione di persona e di accesso abusivo a sistema informatico e telematico, commessi in concorso con altri, in Torre del Greco ed altrove nel corso del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il prospettato motivo - con cui si denunzia la violazione dell'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al quantum degli aumenti irrogati a titolo di continuazione per ciascuno dei reati satellite — è generico e manifestamente infondato, avendo il giudice censurato provveduto a colmare le carenze motivazionali della sentenza di primo grado, indicando specificamente l'«irriducibile» aumento di pena irrogato per ciascuna categoria di reati- fine (pag. 4 della motivazione), in conformità al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), ma nei limiti delineati dal diritto vivente, che ha stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamagl