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Ordinanza — n. 3978/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds violating procedural requirements under Art. 581 and 591 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3978/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the petitioner. Although the appellant challenged the application of aggravated recidivism, the court found the arguments lacked specific legal and factual reasoning required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected under Article 591, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal reasons and factual elements supporting the request for annulment.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissible cassation procedural requirements aggravated recidivism code criminal procedure recidiva nell'infrazione revisione in materia penale contraffazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 99 co. 4 cod. pen.
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla confermata applicazione della recidiva qualificata di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen., nonché l'illegittima prevalenza della stessa sulle circostanze attenuanti generiche.
Art. 81, 477, 482 cod. pen.
Art. 61 n. 2 e 624 cod. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIFIRO' PIETRO nato a MESSINA 11 12/07/1978 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Pietro Trifirò ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la , i hr '55-D5 11hinn.i 1 vuo Corte d'appello rziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, 477 e 482 cod. pen., Per aver formato 18 false prescrizioni mediche sottraendo i relativi moduli per la prescrizione di farmaci dagli studi medici; per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 624 cod. pen., Per essersi impossessato di 18 moduli per la prescrizione di farmaci sottraendoli presso gli studi medici dei dottori Lelo Santi e Leonardi Sebastiano.

Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla confermata applicazione della recidiva qualificata di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen., nonché l'illegittima prevalenza della stessa sulle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso appare generico. Il rinvio era stato disposto unicamente in relazione all'aumento di pena per la recidiva essendo le altre statuizioni divenute irrevocabili. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro