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Ordinanza — n. 3977/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against sentencing requests dismissed for inadmissibility due to improper grounds of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3977/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Deja Hill and Danjel Preka inadmissible. The defendants challenged a sentencing request judgment for lack of reasoning and alleged violations of criminal law elements. The court ruled that appeals against such judgments are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality, none of which were raised.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing requests are admissible only for defects in the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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sentencing request judgment cassation appeal inadmissibility defendant's will defect legal qualification error penalty illegality claim dipendenza da sostanze stupefacenti privazione della libertà esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DEJA HILL nato il 09/06/1975 PREKA DANJEL nato il 08/08/2001 avverso la sentenza del 06/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Deja Hill e Danjel Preka ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale ha condannato il primo, Deja Hill, alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 73 co. 1 d.P.R 309/1990, per aver acquistato, ceduto e consegnato per la successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina; ha condannato il secondo, Danjel Preka, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

Entrambi i ricorrenti deducono due motivi di ricorso. Con il primo motivo entrambi lamentano vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato. Con il secondo motivo entrambi lamentano violazione di legge in relazione alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo di imputazione. I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere estensore