Cassation court dismisses appeal for false declaration when prior discrepancies do not prove a single act of perjury.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procurator General appealed a first-instance acquittal for false declaration, arguing the defendant's past inconsistent name changes proved perjury. The court rejected this, noting that prior discrepancies regarding uncharged acts do not constitute proof of a specific criminal act. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the legal principle cited only applies to multiple contested episodes, not isolated incidents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 cod. pen.; Art. 606 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 569 comma 3 cod. proc. pen.: Prior inconsistent declarations regarding uncharged acts do not constitute proof of perjury in a single contested incident.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: Burgos Olivo Jacob Alejandro nato in ECUADOR, il 18/04/1999 avverso la sentenza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna ricorre per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, che ha assolto Burgos Olivo Jacob Alejandro dal reato di cui all'art. 495 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Il motivo di ricorso, con il quale si denunzia erronea applicazione della legge penale - frutto di un refuso deve ritenersi il riferimento anche alla lett.
e) dell'art.606 comma 1 cod. proc. pen., che non può costituire motivo di ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 569 comma 3 cod. proc. pen. - in relazione alla possibilità di ritenere sussistente il reato di cui all'art. 495 cod. pen. sulla base del mero rilievo dell'aver, in passato, l'imputato fornito generalità diverse da quelle rese in occasione dei fatti in contestazione, è manifestamente infondato. Il precedente di questa corte, richiamato dal ricorrente (Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, Rv. 279362-01), attiene infatti all'ipotesi in cui, oggetto di contestazione, siano una pluralità di episodi nei quali l'imputato fornisca generalità sempre diverse tra loro; caso per il quale questa Corte ha effettivamente rilevato che "Integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero".
Tale principio, tuttavia, non può essere esteso ai casi in cui l'oggetto della contestazione mossa all'imputato attenga ad un solo episodio di indicazione delle proprie generalità e dal certificato dei rilievi dattiloscopici emerga la pregressa declinazione di diversi dati identificativi non oggetto tuttavia di contestazione, non potendosi a priori escludere che, proprio nell'unica circostanza oggetto di addebito penale, l'imputato abbia fornito le proprie generalità corrette. In tale ultima ipotesi, fermo restando la possibilità di pervenire comunque ad un giudizio di responsabilità anche laddove vi sia l'impossibilità di risalire alle generalità reali, laddove vi siano elementi significativi del carattere mendace delle generalità rese (ad es. generalità mai utilizzate in precedenza neanche per richiedere permesso di soggiorno o protezione internazionale, palesemente incongrue rispetto all'età apparente, ecc.), il mero dato rappresentato da precedenti dichiarazioni difformi non costituisce prova della sussistenza del reato.
La violazione di legge sostanziale, come dedotta dal ricorrente, non è pertanto configurabile, né sarebbe stato possibile dedurre, con il ricorso per saltum, l'illogicità della motivazione del primo giudice, pure emergente dal provvedimento impugnato che fonda l'assoluzione sulla base di considerazioni del tutto eccentriche, come la "somiglianza" dei diversi nominativi resi nel corso del tempo (che in realtà non è neanche tale, essendo rimasto invariato il solo nome e non il cognome) o il fatto che gli stessi potessero essere "alias", legittimamente utilizzabili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile