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Ordinanza — n. 3901/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against partial sentence reform for burglary due to procedural inadmissibility and lack of argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3901/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial sentence reduction for burglary, arguing for specific mitigating circumstances and alternative detention. The court rejected these claims as mere complaints lacking substantive argumentation or legal basis in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 58 L. 689/1981: Appeals in the final instance cannot be based on mere complaints regarding facts already decided, and requests for alternative detention require a specific prognosis of compliance with conditions.

Parole chiave

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final instance appeal mitigating circumstances alternative detention procedural inadmissibility burglary penalty inviolabilità del domicilio imputazione di furto locazione abitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso — che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 58 L. 689/1981
Il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è manifestamente infondato in quanto l'art. 58 L.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, RV. 286643
pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora (Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, RV. 286643).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Della Santina Cinzia nato a MODENA il 03/12/1989 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cinzia Della Santina ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato, in punto di pena, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione. Il primo motivo di ricorso — che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.

4) cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte territoriale, nel rigettare il motivo di gravame sul punto, si è fedelmente attenuta (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) al principio secondo Irt*. n cui in tema di furto in abitazione, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il giudice deve tenere conto anche del danno morale legato al patimento della vittima per l'intrusione subita nella propria dimora (Sez. 5, n. 28110 del 10/06/2024, Artistico, RV. 286643).

Il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è manifestamente infondato in quanto l'art. 58 L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive, e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Cons