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Ordinanza — n. 3898/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible generic grounds and excessive sentence claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ivor Kovacevic's appeal against his aggravated theft conviction inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning was generic and the sentence excessive, but the court rejected these claims as non-specific and outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) cod. pen.: Appeals must contain specific arguments; generic reiterations of lower court findings or challenges to sentencing discretion are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion aggravated theft cassation review recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso, che contesta la idoneità della motivazione posta a base dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
Art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134
inserito dall'art. 2, comma 2, lett.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 99 cod. pen
Il primo motivo di ricorso, che contesta la idoneità della motivazione posta a base dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod.
art. 344-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2 -, Sentenza n. 40349 del 27/06/2024
134" (Sez. 2 -, Sentenza n. 40349 del 27/06/2024 Ud.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Kovacevic Ivor nato in CROAZIA il 15/03/1985 avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ivor Kovacevic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. Il primo motivo di ricorso, che contesta la idoneità della motivazione posta a base dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), ove vi è una esaustiva e puntuale esplicazione delle ragioni del riconoscimento della recidiva (cfr. p. 3 della sentenza). Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Tenuto conto della data della sentenza impugnata, è opportuno evidenziare, inoltre, che "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett.

a) della legge 27 settembre 2021, n. 134" (Sez. 2 -, Sentenza n. 40349 del 27/06/2024 Ud. (dep. 04/11/2024) Rv. 287085 — 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.