Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific comparison with lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's grounds were deemed generic and failed to address specific arguments from the lower court. The appellant argued for a crime impossibility under Article 49 and non-punishment under Article 131 bis, but the court found no specific comparison with the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 37 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to specifically address the arguments developed in the lower court's decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Hassen Samir nato in TUNISIA, il 27/10/1985 avverso l'ordinanza del 05/09/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Samir Hassen ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 310/24 del Tribunale di Bologna. L'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione della legge penale e l'inidoneità della motivazione in merito alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi di appello, è inammissibile poiché i motivi di ricorso addotti nell'atto di appello risultano effettivamente generici, come già indicato dalla Corte di appello. L'assenza di specificità, in particolare (la quale costituisce motivo di inammissibilità sia dell'appello che del ricorso per cassazione), è determinata dal mancato confronto del ricorrente con le argomentazioni sviluppate in sentenza sia in ordine alla non configurabilità, nel caso in esame, di un'ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., sia in relazione alla sussistenza di A elementi ostativi al riconoscimento di un'ipotesi di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci