Italian Criminal Court dismisses appeal regarding attempted burglary, ruling the lower court's reasoning was legally sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Rosario Civello inadmissible, upholding the conviction for attempted burglary. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied Article 81 of the Penal Code and failed to recognize a criminal continuity with a prior judgment. The court rejected this, finding no flaws in the reasoning regarding the lack of a unified criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 81 c.p.: The appeal is inadmissible if the reasoning does not contradict established experience or other statements, and the lower court adequately explains the absence of a unified criminal design.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Civello Rosario nato a SASSUOLO il 15/10/1992 avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rosario Civello ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione. Il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e la non correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti in contestazione e quelli oggetto della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Modena in data 27/09/2023, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
1) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. ed anzi dà adeguatamente conto dell'inesistenza di elementi indicativi dell'unicità di un disegno criminoso, rispetto a condotte che si presentano, viceversa, come la naturale espressione della dedizione dell'imputato alla commissione di reati contro il patrimonio. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estens