Cassation court dismisses generic mitigation claims but allows appeal for sentencing discrepancy due to clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the first appeal ground inadmissible for lacking specificity regarding generic mitigating circumstances and the severity of the vehicle theft. The second ground was accepted because the appellate court's reasoning indicated a two-year sentence with a €137 fine, while the final order imposed a €237 fine. The court ruled that this clerical error in the fine amount required direct correction without remitting the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specificity against the judgment's reasoning, but admissible if the reasoning and operative part contradict each other regarding the penalty, allowing the court to correct the error directly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Venuto Salvatore nato a CATANIA il 01/08/1997 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Salvatore Venuto ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado limitatamente alla rideterminazione della pena da irrogare, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di furto aggravato. Il ricorso si fonda su due motivi, il primo dei quali, con cui il ricorrente denuncia l'assenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio applicato, è privo di specificità non confrontandosi realmente con la motivazione del provvedimento impugnato, ove si sottolinea la gravità del fatto, avente ad oggetto (come emerge dallo stesso capo di imputazione) l'impossessamento di un autoveicolo di «recente immatricolazione e di significativo valore economico» (e non, dunque, gli oggetti di scarso valore asseritannente custoditi in esso, come ribadito anche nel ricorso).
Il secondo motivo di ricorso, che denuncia la manifesta contraddittorietà tra la motivazione ed il dispositivo in relazione alla rideternninazione della pena, è fondato in quanto alla rideterminazione della pena da irrogare all'imputato in anni due di reclusione ed euro 137,00 di multa, che è stata operata dal giudice di appello come emerge dai motivi della decisione, non è seguita un'effettiva rideterminazione della pena in dispositivo, nel quale, invece, la pena viene indicata in anni due di reclusione ed euro 237,00 di multa. A tale errore, dovuto evidentemente ad un mero refuso, può porre rimedio direttamente questa Corte.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per il primo motivo e accolto per il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni due ed euro 137,00 di multa, e dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Co