Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic criticism of motivation lacking concrete factual rebuttal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Anna Conforti's appeal inadmissible, ordering her to pay costs and fines. Conforti argued the lower court's reasoning regarding her social media profile creation was illogical and failed to address specific evidentiary points. The court rejected this because her criticism was too generic and did not concretely refute the appellate court's coherent and exhaustive arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint against the motivation is merely generic and fails to provide concrete elements to refute the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Conforti Anna nata a CROTONE il 27/11/1970 inoltre: Adamo Maria avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra; letta la memoria del 9.12.2025, con la quale il difensore ha chiesto la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Anna Conforti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 494 c.p. e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta un'asserita mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alle risultanze probatorie, poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità. Trattasi di una critica espressa in modo del tutto generico e senza mai confrontarsi realmente con le ragioni, coerenti, esaustive e pienamene logiche, addotte dalla Corte di appello di Catanzaro per rigettare l'ipotesi difensiva circa la non riferibilità all'imputata della creazione del faso profilo social, tesi nuovamente ribadita in questa sede senza alcun elemento concreto in grado di scalfire il ragionamento fatto proprio dai giudici di merito (si vedano in particolare le pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza impugnata).
In assenza di profili di contraddittorietà o illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, la richiesta di rivalutare le deposizioni rese dai testi non è in alcun modo proponibile in sede di legittimità ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co