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Ordinanza — n. 3886/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and habitual conduct barring suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3886/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and habitual conduct. The appellant argued for a suspended sentence and application of Article 131-bis, but the court found these defenses contradicted by prior revocations and established facts. Consequently, the appeal was rejected due to lack of merit and procedural flaws in the arguments presented.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 624-bis c.p.; Art. 625 c.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 654 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, contradict established facts, or violate specific statutory bars on repeated suspended sentences.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility theft aggravated circumstances habitual conduct bar suspended sentence revocation Article 131-bis penalty imputazione di furto scippo furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.
Art. 624-bis c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis cod.
Art. 654 c.p.
art. 131-bis cod. pen
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis cod.
art. 131 bis, comma 1 cod. pen
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Simone Domenico nato a CORIGLIANO CALABRO il 12/07/1985 avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra; letta la memoria del 14.11.2025, con la quale il difensore ha richiesto la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Simone Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 bis comma 1 e 625 comma 1 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante - è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici e logici, dal giudice di merito e non contraddetti da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ove si è dato adeguatamente conto dell'inverosimiglianza della tesi difensiva circa la riferibilità ad altri dell'effrazione della catena e del lucchetto a protezione della proprietà della persona offesa.

Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato applicato l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente a asseriti difetti di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, trascurandosi per di più il riferimento, fatto dalla Corte di appello, al carattere abituale della condotta (attesi anche due precedenti specifici, incomprensibilmente negati in ricorso) che è ostativo al riconoscimento del beneficio ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1 cod. pen.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza della motivazione ed erronea valutazione della prova in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo che non consente la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per più di due volte. L'imputato ha invero (illegittimamente) fruito di ben tre sospensioni condizionali della pena (vedi n. 1,2 e 3 del casellario) e a nulla rileva la circostanza che il beneficio sia stato successivamente revocato, come rappresentato nell'ulteriore memoria depositata dalla difesa, trattandosi di circostanza del tutto ininfluente.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm