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Ordinanza — n. 3885/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription and false identity charges under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3885/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Mancuso inadmissible, rejecting his claims regarding the statute of limitations and the correct classification of the crime. Mancuso argued that the offense had expired and that the facts should have been reclassified under a lesser charge, but the court found these arguments contrary to established legal principles and case law. Consequently, the lower court's conviction for false identity was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 157, Art. 161, Art. 495, Art. 496 cod. pen.; The statute of limitations for aggravated crimes involving recidiva reiterata extends beyond seven years and six months, and false identity declarations by individuals lacking identification documents constitute the crime of false identity under Article 495 rather than the lesser offense under Article 496.

Parole chiave

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statute of limitations recidiva reiterata false identity criminal appeal penal code provisions uso di false generalità dichiarazione mendace inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata applicazione della legge e, in particolare, dell'art. 157 cod.
Art. 161 cod. pen.
pen., più ulteriore aumento di 2/3 ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod.
Art. 495 cod. pen.
Emanuele Mancuso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Art. 496 cod. pen.
Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato riqualificato il fatto nel delitto previsto e punito dall'art. 496 cod.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis Sez.
Art. 99 cod. pen.
art. 495 cod. pen
Emanuele Mancuso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.
art. 157 cod. pen
Il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata applicazione della legge e, in particolare, dell'art. 157 cod.
art. 99 comma 4 cod. pen
art. 161 comma 2 cod. pen
pen., più ulteriore aumento di 2/3 ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen.), a nulla rilevando il fatto che il giudice di merito abbia (tra l'altro illegittimamente) riconosciuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale subvalente rispetto alle circostanze generiche, giacché l'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv.
Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mancuso Emanuele nato a VIBO VALENTIA il 14/02/1988 avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Emanuele Mancuso ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo motivo di ricorso, che contesta l'errata applicazione della legge e, in particolare, dell'art. 157 cod. pen., non essendo stata rilevata l'intervenuta prescrizione del reato contestato, è inammissibile, atteso che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, il termine di prescrizione per il reato in contestazione è superiore a sette anni e sei mesi, atteso che è stata ritenuta sussistente la recidiva reiterata ed infraquinquennale che determina un innalzamento della prescrizione massima sino a 16 anni e 8 mesi (anni 6, più aumento di 2/3, ex art. 99 comma 4 cod. pen., più ulteriore aumento di 2/3 ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod. pen.), a nulla rilevando il fatto che il giudice di merito abbia (tra l'altro illegittimamente) riconosciuto la recidiva reiterata ed infraquinquennale subvalente rispetto alle circostanze generiche, giacché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (ex multis Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01).

Il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione per non essere stato riqualificato il fatto nel delitto previsto e punito dall'art. 496 cod. pen., è manifestamente infondato ed in palese contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la quale ha sempre ribadito che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen. - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (ex multis Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere