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Ordinanza — n. 3883/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-exhausted grounds and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3883/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime from attempted burglary to simple theft and requested the extension of co-defendant's grounds, but the appellate court had already addressed the abandonment issue. The court rejected these claims because they were either not raised in the appeal act, constituted an impermissible factual re-evaluation, or lacked the necessary specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals before the Court of Cassation are inadmissible if they raise grounds not deduced in the appeal act, constitute an impermissible re-evaluation of facts without specific argumentation, or lack the requisite specificity.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility non-exhausted grounds factual re-evaluation lack of specificity procedural costs attempted burglary simple theft classification violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Argetta Andrea nato a GELA il 30/03/1992 avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Argetta Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado, per il reato di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose (frutto di un refuso deve intendersi l'indicazione nella rubrica della sentenza impugnata degli artt. 625, 625 c.p.). Il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza del tentato furto in abitazione anziché di furto semplice della sola grata scardinata - è inammissibile perché inedito, inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte nell'atto di appello e dunque non proponibili dinanzi a questa Corte.

Il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla mancata derubricazione del fatto nel reato di furto semplice per il ritenuto stato di abbandono dell'immobile - è inammissibile in quanto invoca una non consentita rivalutazione fattuale e probatoria, avulsa da una specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha rilevato come l'immobile non versasse in uno stato di totale abbandono, tale da interrompere il rapporto di appartenenza fattuale con i titolari del diritto, atteso che le condizioni generali evidenziano solo che l'edificio era disabitato da tempo e che era stato probabilmente oggetto di reiterati furti (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. del provvedimento impugnato).

Il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente richiede l'estensione degli eventuali motivi di ricorso del coimputato nei propri confronti - è inammissibile perché del tutto privo di specificità e in ogni caso il coimputato non ha proposto ricorso per Cassazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co