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Ordinanza — n. 3881/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation in false identity declaration case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3881/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of review challenged the lack of reasoning regarding criminal responsibility. The appellant argued the lower court failed to provide logical motivation for his guilt in false identity declarations, while the state contended the first instance judge's reasoning was sound and free of logical flaws. The court ruled that the Supreme Court cannot re-evaluate factual elements or reconstruct facts differently from the trial judge, limiting its review to the existence of a coherent argumentative structure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Supreme Court cannot conduct a factual re-evaluation or reconstruct facts using different criteria than the trial judge, limiting its review to verifying the existence of a logical argumentative apparatus.

Parole chiave

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false identity declarations lack of motivation cassation review limits factual re-evaluation criminal responsibility falsa dichiarazione della parte carenza di credibilità oggettiva credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone
via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ouajib Khalil, nato in Marocco il 15/01/1994 avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Khalil Ouajib ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente censura la mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità penale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento ed ha escluso l'ipotesi di un errore percettivo da parte degli operanti (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza).

Come noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in 4. via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Il motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende