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Ordinanza — n. 3880/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against counterfeit ID conviction, rejecting downgrade to lesser fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3880/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Pandeli Prifti inadmissible regarding a conviction for possessing a counterfeit identity card. The defendant argued for a lesser charge of administrative fraud, but the court affirmed that possession of a valid ID card for exit constitutes the more serious crime under Article 497 bis of the Penal Code. The court rejected the request to downgrade the offense because no evidence showed the document lacked validity for international travel, placing the burden of proof on the accused.

Regesto Legislator

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Art. 497 bis c.p.; Possession of a counterfeit identity card constitutes the crime under Article 497 bis only if the document contains a clause of validity for exit, placing the burden of alleging such invalidity on the accused.

Parole chiave

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counterfeit identity card Article 497 bis penal code lesser fraud charge burden of proof on accused administrative fraud downgrade international travel validity Cassazione appeal dismissal domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 497 bis cod. pen.
E CONSIDERATO IL DIRITTO Pandeli Prifti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. perché trovato in possesso di carta di identità contraffatta.
Art. 477 c.p.
Art. 482 c.p.
Art. 131 bis cod. pen.
Il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.
L. n. 224 del 1963
D.Lgs. n. 52 del 2002
10 D.Lgs. n. 52 del 2002 (Sez.
art. 497 bis cod. pen
E CONSIDERATO IL DIRITTO Pandeli Prifti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli
52 del 2002 (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli, Rv.
Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala Hashim
Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala Hashim, Rv.
Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Stevic
277548; Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Stevic, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pandeli Prifti (alias Mezini Artan) nato in ALBANIA, il 01/04/1979 avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IL DIRITTO Pandeli Prifti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. perché trovato in possesso di carta di identità contraffatta. Il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa riqualificazione del reato in quello meno grave di falso in certificati o autorizzazione amministrative, di cui agli articoli 477 e 482 c.p. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la più grave fattispecie di cui all'art. 497 bis cod. pen. si configura in relazione a qualsiasi documento che abbia l'attitudine a consentire al suo possessore di lasciare il territorio dello Stato; idoneità che si ricollega normalmente alla carta di identità, in quanto titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali ex art.1 L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall'art. 10 D.Lgs. n. 52 del 2002 (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli, Rv. 279473-01;

Sez. 5, n. 47613 del 28/10/2019, Shala Hashim, Rv. 277548; Sez. 5, n. 47563 del 13/10/2015, Stevic, Rv. 265534-01). L'inidoneità di una carta di identità a consentire l'espatrio, pertanto, si pone come ipotesi che fa eccezione alla regola (tanto che in Italia, per diversi anni, è stata annotata sul documento cartaceo solo la "non validità" all'espatrio e non la sua "validità", di per sé già rappresentata dal documento in quanto tale), il che comporta un onere di allegazione da parte dell'imputato che deduca la non validità all'espatrio del documento:

«Il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria» (Sez. 5, n. 25218 del 13/07/2020, Gigli, Rv. 279473-01). Nel caso in esame, come evidenziato nelle sentenze di merito, non è mai stata fornita alcuna prova del fatto che sul documento fossero riportate limitazioni che non consentissero l'espatrio fuori dal paese di origine (Grecia), in conformità alle disposizioni pattizie, sicché la richiesta di riqualificazione è stata correttamente esclusa dai giudici di merito.

Il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in riferimento al carattere asseritamente innocuo del falso perché grossolano - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tenendo tra l'altro presente che la grossolanità di un falso non può certo essere desunta dal suo riconoscimento da parte di personale di p.g. esperto, addetto proprio a controlli di tale tipo, in quanto l'attitudine ingannatoria va valutata in astratto, con riferimento alle competenze medie di un soggetto al quale il documento potrebbe essere esibito per una pluralità di scopi.

Il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. -è del tutto aspecifico e non si confronta realmente con la motivazione, congrua e coerente, espressa dalla Corte di appello per rigettare la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza), alla quale oppone argomenti privi di qualsiasi specificità.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas