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Ordinanza — n. 3879/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for lack of motivation and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3879/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning lacked motivation or failed to consider generic mitigating circumstances. The court held that the appellate judgment logically addressed the defense's arguments regarding the defendant's alleged dishonesty and that the denial of mitigating factors was justified by the absence of decisive evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. f) c.p.p.: The Court of Cassation's review of a criminal judgment's motivation is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the factual accuracy of the reasoning or the necessity of considering every element presented by the parties.

Parole chiave

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lack of motivation generic mitigating circumstances criminal appeal logical argumentative structure Court of Cassation review inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
Art. 606, comma 1, lett. f) c.p.p.
Il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.
art. 483 comma 1 c.p
Ilhami Echafai ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 483 comma 1 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ilhami Echafai nato in MAROCCO, il 22/06/1976 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ilhami Echafai ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 483 comma 1 c.p. Il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo, il sindacato demandato alla Corte di Cassazione, limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. e risponde adeguatamente ai rilievi difensivi, evidenziando che la ricostruzione da essa proposta (circa una possibile restituzione del documento all'imputato prima della denuncia di smarrimento, ritenuta mendace) non ha alcun supporto probatorio, né è realistico immaginare che tale restituzione non risultasse alle banche dati in possesso degli inquirenti. Il secondo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm