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Ordinanza — n. 3876/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on bankruptcy fraud charges, rejecting impossibility defense and generic mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3876/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for bankruptcy fraud. The appellant argued the crime was impossible due to lack of insolvency, but the court ruled the offense is a presumed danger crime requiring accurate accounting regardless of actual debt. Additionally, the court rejected the claim for generic mitigating circumstances as such arguments are not admissible in a final appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 219 comma 1 e 2 n. 1, 223 comma 1 e 2 n. 2 R.D. 267/42; Art. 49 co. 2 c.p.: The crime of bankruptcy fraud constitutes a presumed danger offense where the obligation to maintain accurate accounting books persists until formal cessation of business, rendering the impossibility defense inapplicable when the factual elements are fully realized.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy fraud impossibility defense presumed danger crime generic mitigating circumstances appeal inadmissibility accounting obligations Corte di Cassazione libro di cassa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 219 comma 1 e 2 n. 1, 223 comma 1 e 2 n. 2 R.D. 267/42
Art. 49 co. 2 c.p.
La piena e corretta realizzazione della fattispecie incriminatrice evidenzia come non possa ritenersi configurabile, nel caso di specie, l'ipotesi del reato impossibile di cui all'art. 49, co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261
(Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Caiazzo Alessandro nato a NAPOLI il 19/01/1967 inoltre: Plastotrade Spa In Persona Del Curatore Fallimentare avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alessandro Caiazzo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 219 comma 1 e 2 n. 1, 223 comma 1 e 2 n. 2 R.D. 267/42. Il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'art 49 co. 2 c.p. quanto al giudizio penale di responsabilità, giacché nel caso di specie vi sarebbe stata la configurazione di un reato impossibile - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui in caso di bancarotta semplice documentale, l'obbligo dell'imprenditore di curare la regolare tenuta delle scritture contabili viene men esclusivamente nel momento in cui la cessazione dell'attività d'impresa sia formalmente perfezionata mediante la cancellazione dal registro delle imprese.

Tale obbligo permane, dunque, anche in assenza di passività insolute, poiché il reato ha natura di pericolo presunto ed è finalizzato a garantire la corretta e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, indipendentemente dall'effettivo pregiudizio arrecato ai creditori. La piena e corretta realizzazione della fattispecie incriminatrice evidenzia come non possa ritenersi configurabile, nel caso di specie, l'ipotesi del reato impossibile di cui all'art. 49, co. 2, c.p. (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261).

Il secondo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigli