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Ordinanza — n. 3875/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacking specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3875/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ionita Angel Stelian Doru inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a conviction for crimes under the Penal Code but failed to specify the legal violations or lack of motivation required by the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the request for review and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must specify the grounds for the challenge; generic complaints lacking specific elements regarding the alleged violation of law or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code lack of motivation specific elements required procedural costs Cassazione Roma revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge ex art. 606, lett.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
- è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ionita Angel Stelian Doru nato in Romania il 24/06/1997 avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

IONITA Angel Stelian Doru ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 4 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Deve per di più rilevarsi che nel ricorso viene contestato, in modo del tutto generico, il difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato, a fronte di un appello proposto in relazione al trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Presidente Il Consigl