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Ordinanza — n. 3874/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding generic mitigating circumstances and specific statutory provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3874/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Abbrunzo Pietrantonio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances and a specific circumstance, arguing violations of procedural and substantive law. The court rejected these claims, noting that the lower court adequately addressed the arguments and that the appeal lacked sufficient grounds under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 624, n. 4 c.p.; Art. 61, comma 1, n. 4 c.p.: An appeal against a judgment on criminal liability is inadmissible if it fails to substantiate the alleged violation of law or defect in reasoning, particularly when the court of first instance has provided a congruous and logical motivation for denying mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances specific mitigating circumstance violation of law defect in reasoning Cassation procedure court costs assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
Il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge ex art. 606, lett.
Art. 624, n. 4 c.p.
e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 624, n.
Art. 61, comma 1, n. 4 c.p.
La Corte di appello di Campobasso ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo riferimento sia alle modalità del fatto che ai precedenti dell'imputato, mentre, in relazione all'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 61 comma 1 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Abbrunzo Pietrantonio nato a CAMPOBASSO il 07/01/1982 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Pietrantonio Abbrunzo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Campobasso, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Campobasso, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di furto tentato e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo ed unico motivo di ricorso - che contesta violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 624, n. 4 cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda ultima pagina della sentenza impugnata) congrua, esente da illogicità ed aderente al principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). La Corte di appello di Campobasso ha adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo riferimento sia alle modalità del fatto che ai precedenti dell'imputato, mentre, in relazione all'ulteriore circostanza attenuante di cui all'art. 61 comma 1 n. 4 cod. pen., ha evidenziato l'assenza di qualsiasi deduzione specifica della difesa volta a giustificare il riconoscimento della circostanza attenuante invocata a fronte della condotta consistita nel tentativo di forzare la cassa di un supermercato.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.