Italian Court dismisses appeal claiming recidivism recognition error as inadmissible due to lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Cristiano Mezzafonte inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's recognition of recidivism, arguing the reasoning was incorrect. The court rejected this, noting that appeals against substantive merit on recidivism are not permitted in this stage and that the lower court correctly applied principles regarding social danger beyond mere crime counts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against the substantive recognition of recidivism are inadmissible in proceedings for legal review, as the court must limit itself to examining procedural legality rather than re-evaluating the factual basis of the conviction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mezzafonte Cristiano nato in TUNISIA, il 12/02/1956 avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Cristiano Mezzafonte, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Il giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza) ha fatto corretta applicazione dei principi, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che devono governare il riconoscimento della recidiva, non basandosi esclusivamente sul dato asettico del numero o della gravità dei reati per i quali l'imputato ha riportato condanna ma evidenziando una serie di elementi indicativi della accresciuta o persistente pericolosità sociale dell'imputato, nello specifico: l'omogeneità tra i fatti accertati dalle numerose condanne riportate lungo un periodo di ben 24 anni, nonché la persistente dedizione al crimine nonostante l'esecuzione di parte di esse e l'accesso ad istituti premiali penitenziari, a dimostrazione di una persistenza della condotta criminale e di una evidente insensibilità alle finalità di recupero della pena.
Le argomentazioni sviluppate nel ricorso ignorano il contenuto della sentenza e si risolvono in una critica generica ed apparente del provvedimento. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos