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Ordinanza — n. 3872/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing as sentencing discretion is not reviewable on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3872/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Andrea and Alessio Serio inadmissible regarding their conviction for theft and escape. The appellants argued for a violation of procedural law and errors in sentencing, but the court found these grounds unenforceable in a final appeal. The decision rests on the established principle that sentencing discretion belongs to the trial court and is not subject to review on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty is a matter of discretionary power of the court of first instance and is not subject to review in a final appeal.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion appeal inadmissibility theft conviction escape from justice procedural violation claim sentencing guidelines Corte di Cassazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
L'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati - che contesta violazione di legge ex art. 606, lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Serio Andrea nato a PALERMO il 01/07/1999 Serio Alessio nato a PALERMO il 16/11/1992 avverso la sentenza del 09/07/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTO. Andrea Serio ed Alessio Serio ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Gip del Tribunale di Caltanissetta, con la quale entrambi sono stati ritenuti responsabili per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 495 cod. pen. ed il secondo anche per il reato di evasione e condannati alla pena ritenuta di giustizia. L'unico motivo dei ricorsi, comune ad entrambi gli imputati - che contesta violazione di legge ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti o gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l'onere argomentativo è stato adeguatamente assolto dalla Corte di appello di Caltanissetta attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti rilevanti (si vedano in particolare le pagine 6-8 della sentenza impugnata), tenendo per di più presente che agli imputati è stata applicata la pena minima per il reato ritenuto più grave ed aumenti per la circostanza aggravante e per la continuazione (per il solo Alessio Serio) estremamente contenuti. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos