Criminal appeal dismissed for indeterminacy; abstract arguments lack concrete connection to first instance reasoning under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the confirmation of criminal liability for failing to maintain accounting books, but the appeal's grounds were deemed entirely indeterminate. The court found the arguments were abstract statements lacking any concrete connection to the detailed reasoning in the lower court's judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are indeterminate, consisting of abstract statements without a concrete connection to the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lo Po Attilio Alfredo Maria nato a CATANIA il 30/08/1971 avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Attilio Alfredo Maria Lo Po ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Firenze ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti in relazione al reato di cui agli artt. 223 comma 1 con riferimento all'art. 216, comma 1 n.2 della L. Fall., perché, in qualità di amministratore della Xeo Creativity Studio s.r.l. in liquidazione, teneva i libri e le altre scritture contabili in maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. - Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è del tutto indeterminato, sostanziandosi in una serie di enunciati astratti, privi di qualsiasi concreto aggancio alla motivazione della sentenza, nella quale, al contrario, vi è un approfondito esame (anche attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado) sul tema della responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare le pp. 4 e 5 della sentenza).
Il ricorso, dunque, non rispetta i requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. e deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec