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Ordinanza — n. 3728/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for false declaration of income due to generic appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3728/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify legal grounds and factual elements supporting her request. Although the appellant was convicted for false declarations regarding income from games and benefits, her single ground of appeal was deemed absolutely generic under Article 581(d) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court applied Article 591(c) to reject the appeal and ordered the appellant to pay a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal lacking specific legal grounds and factual elements is inadmissible for being generic.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal false declaration of income Code of Criminal Procedure procedural defect Cassa delle ammende specificity requirement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 316 ter cod. pen
4/2019, per aver dichiarato il falso al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza; per il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., per aver omesso di dichiarare il reddito relativo a vincite su giochi al fine di ottenere il beneficio economico.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOFALO ANNA nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 30/07/1973 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Anna Chiofalo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e condannato l'imputata alla pena di anni 3, mese 1 e giorni 10 di reclusione per i reati di cui all'art. 7 co. 1 D.L. 4/2019, per aver dichiarato il falso al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza; per il reato di cui all'art. 316 ter cod. pen., per aver omesso di dichiarare il reddito relativo a vincite su giochi al fine di ottenere il beneficio economico.

La ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è generico. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. La ricorrente, infatti, si limita a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'art 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere estensore Il Presid