Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3727/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility; drug dealer conviction upheld due to lack of special leniency elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3727/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found the facts—specifically the mix of substances and sale intent—did not meet the cumulative criteria for special leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The defense of special leniency requires cumulative proof of specific elements; if the lower court correctly finds these absent, the appeal is inadmissible absent procedural error.

Parole chiave

Generato dall'IA
special leniency defense drug trafficking conviction inadmissibility of appeal cumulative criteria requirement procedural error standard reato grave di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Si è affermato inoltre che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 131 bis cod. pen
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024
individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILLIANO VINCENZO nato a NAPOLI il 31/01/2000 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;4 Vincenzo Illiano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anno 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990 (capo a), per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di grammi 60 circa e del tipo cocaina per un totale di grammi 1,53 destinate ad un uso non esclusivamente personale.

Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;

Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato inoltre che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la condotta dell'imputato non può ritenersi di speciale tenuità, tenuto conto dell'eterogeneità delle sostanze stupefacenti detenute e destinate alla vendita e della disponibilità di strumenti di taglio, elementi che indicano un'organizzazione, seppur rudimentale, e una stabile dedizione all'attività illecita, rendendo quindi inapplicabile la causa di non punibilità invocata.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende