Cassation appeal dismissed for inadmissibility; distinct criminal acts preclude continuation under Art. 81 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal drug possession and unlawful entry. The appellant argued that his acts constituted a single criminal design under Article 81 of the Penal Code, but the appellate court found the drug possession and home invasion were autonomous and unrelated. The Supreme Court rejected this claim, noting that the lower court correctly identified the lack of a unified criminal plan and that the factual assessment was properly motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The recognition of a single criminal design requires proof of a premeditated program of illicit acts, not merely a lifestyle inclined to crime, and distinct autonomous violations preclude the application of continuation.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGLIO GERARDO nato a CONTRADA il 30/10/1956 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gerardo Maglio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 d.P.R. 309/1990 (capo a), per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di grammi 38,4 circa da cui potevano ricavarsi circa 385 dosi medie singole di sostanza e anno 1 di reclusione, e per il reato di cui all'art. 614 co. 4 cod. pen. (capo B).
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. L'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha Mounir, Rv. 284420). Tale riconoscimento necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Al riguardo va inoltre ricordato che l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (ad es. Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222), ed in proposito il percorso argomentativo della sentenza impugnata non soffre censura valorizzabile in questa sede. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la detenzione di stupefacente a fini di spaccio è una condotta del tutto autonoma e separata dalla violazione di domicilio ai danni del Festa.
Pertanto, ha ritenuto mancante il presupposto del medesimo disegno criminoso, necessario per applicare l'istituto della continuazione. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del