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Ordinanza — n. 3725/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for drug trafficking due to lack of recidivism and insufficient weight justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3725/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giunto and Esposito inadmissible regarding their challenges to the drug trafficking conviction. The appellants argued for reduced sentencing based on specific statutory provisions and the nature of their recidivism, while the lower court emphasized the significant weight of the marijuana and the defendant's proven criminal propensity. The court rejected these arguments, finding the lower court's assessment of the drug quantity and the defendant's dangerousness legally sound and sufficient to uphold the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/1990; Art. 99 co. 4 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a conviction for drug trafficking is upheld when the lower court correctly assesses the weight of the substance and the defendant's specific criminal propensity, rejecting formalistic recidivism arguments.

Parole chiave

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drug trafficking conviction recidivism assessment marijuana weight quantity criminal propensity evaluation Cassation inadmissibility reati qualificati contro gli stupefacenti recidiva nell'infrazione traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/1990
Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990.
Art. 99 co. 4 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 416 cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990.
art. 416 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez Un 27.5.2010 n. 35738
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIUNTO AMILCARE nato a NAPOLI il 26/10/1999 ESPOSITO SALVATORE nato a NAPOLI il 18/02/2002 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Amilcare Giunto e Salvatore Esposito ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e li ha condannati alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990, per aver, senza l'autorizzazione detenuto e al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 1,33 in due bustine e sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 460,00 da cui possono ricavarsi 2.768 dosi medie singole, in un'altra bustina.

Il Giunto deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione dell'alt 99 co. 4 cod. pen. L'Esposito deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. In relazione al ricorso del Giunto. La prima censura, comune ad entrambi i ricorrenti, è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo marijuana nel numero 2 di bustine contenenti sostanza vegetale allo stato secco, del peso netto complessivo di grammi 1,33 e nel numero 1 di bustina contenente sostanza vegetale allo stato secco, del peso netto complessivo di grammi 460,00 contenente 69.199,5 mg di principio attivo da cui possono ricavarsi 2.700 dosi medie singole. In ordine al motivo formulato da Giunto, concernente la recidiva, si osserva che, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Cass.

Sez Un 27.5.2010 n. 35738). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato la spiccata attitudine lucrativa dell'imputato e la pericolosità già emersa dalle sue precedenti condanne. Il nuovo reato oggetto del presente giudizio si inserisce infatti nel solco del suo pregresso percorso criminale. Non può, inoltre, sostenersi che i reati già definitivamente accertati a suo carico siano remoti o di scarsa rilevanza: al contrario, essi risultano recenti e, nel caso del Giunto, anche particolarmente gravi, comprendendo la partecipazione a un'associazione per delinquere ex art. 416 cod.pen., finalizzata alla commissione di furti e ben 12 delitti scopo.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere este