Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns trial court's discretionary fact-finding and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the trial court's discretionary assessment of evidence and fact-finding. The appellant argued for acquittal based on contradictory police statements, but the appellate court found the evidence reliable and the appellant offered no alternative version. Consequently, the court ruled that such matters fall within the exclusive jurisdiction of the trial judge and cannot be reviewed in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against judgments on facts and evidence are inadmissible as they concern the discretionary evaluation of the trial court's reasoning, which is unreviewable in cassation unless the decision lacks congruent motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO GENNARO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/06/1991 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gennaro Curcio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver ceduto una quantità imprecisata di sostanza stupefacente del tipo cocaina in più occasioni.
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità e vizio di travisamento della prova. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ricostruito i fatti in modo puntuale, ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali avevano direttamente osservato la cessione di stupefacente in favore dell'acquirente, tale Somma, che, sottoposto a controllo, consegnava agli operanti due involucri di plastica contenenti sostanza stupefacente, affermando, sia pure con dichiarazioni contradditorie, di averle ricevute dal ricorrente. Né il Curcio ha fornito alcuna versione alternativa idonea a smentire la ricostruzione accusatoria.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il c