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Ordinanza — n. 3722/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding recidivism exclusion in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3722/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Collu inadmissible, confirming his nine-month prison sentence for drug trafficking. Collu argued that the lower court failed to exclude recidivism, but the court found his numerous prior convictions and organized trafficking methods proved persistent danger. Consequently, the appeal was rejected without merit, and Collu was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the judgment is not arbitrary in its decision to reject the request for exclusion of recidivism based on the defendant's persistent dangerousness.

Parole chiave

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recidivism exclusion drug trafficking inadmissibility appeal persistent dangerousness organized crime court costs Cassazione appeal traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 617 cod. proc. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990
artt. 110 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 27/05/2010 n. 35738
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLU ANDREA nato a ROMA il 30/01/1987 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Andrea Collu ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 9 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver, in qualità di pusher, detenuto con finalità di spaccio grammi 2,5895 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in sei involucri contenente principio attivo utile per n. 14 dosi.

Il ricorrente con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva. Il giudice, nel verificare in concreto la sussistenza della recidiva, deve valutare se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, 27/05/2010 n. 35738). Nel caso di specie il Collu ha numerosi precedenti penali, dal 2007 al 2021, anche per reati contro il patrimonio, lesioni ed evasione, e pertanto il giudice ha ritenuto che il reato contestato nell'odierno procedimento sia espressivo di una persistente pericolosità. In particolare, il giudice ha evidenziato le modalità tipiche di un'attività stabile e organizzata, per la suddivisione dello stupefacente in involucri pronti per la cessione, per la presenza di una vedetta e per la disponibilità di una somma di danaro in contanti (325 euro).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il co