Cassation appeal against a plea-bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence of application of punishment upon request under incorrect grounds. The appellant alleged lack of reasoning regarding a prior acquittal, but the law permits appeals against such sentences only for specific issues like the defendant's will or legal qualification. Since the appellant's arguments did not fall within these permitted categories, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay fines and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of application of punishment upon request are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or illegality of the penalty, rendering other grievances inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASNECI ALD nato il 17/03/2005 avverso la sentenza del 26/06/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ald Kasneci ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990, per aver ceduto due involucri di cocaina del peso lordo complessivo di 1,24 grammi e detenuto 2 dosi in un involucro occultato nei pantaloni, ulteriori 4 dosi in un involucro all'interno del motorino da lui condotto del peso complessivo di 4,27 grammi e 138,61 grammi lordi di cocaina suddivisi in 195 involucri.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità in capo all'imputato ed eccessività della pena irrogata. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. •Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il consigliere esten