Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits evaluation not reviewable at this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised by the appellant concerned the substantive evaluation of evidence and factual reconstruction reserved for the trial court. The lower court had convicted the defendant for using dangerous objects near a stadium and participating in a violent brawl, rejecting arguments regarding recidivism and mitigating circumstances based on the specific context and lack of positive personal elements. Since these issues involve the judge's discretionary assessment of facts and law application, they fall outside the scope of admissible cassation review under the closed list of errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals concerning the substantive evaluation of evidence, factual reconstruction, and the application of recidivism or mitigating circumstances are inadmissible as they pertain to the exclusive competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI MASSIMILIANO AZELIO FRANCESCO nato a GENOVA il 30/01/1972 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; t Massimiliano Azelio Francesco Leonardi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputato alla pena di anno 1, mesi 1, giorni 5 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 6 bis co. 1 L. 401/1989 e 61 n. 2 cod. pen., per aver utilizzato nelle immediate adiacenze dello stadio, dove dopo circa un'ora si sarebbe svolto l'incontro di calcio, una cinghia con fibbia e oggetti atti ad offendere, in modo da creare un concreto pericolo per le persone; per il reato di cui all'art. 588 co. 2 cod. pen., per aver partecipato ad una violenta contesa animati dall'intento di arrecare offesa agli avversari.
Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che la rissa, la detenzione e l'uso dell'asta di una bandiera e di altri corpi contundenti sono avvenuti nei pressi dello stadio, circa mezz'ora prima dell'incontro calcistico, evidenziando il collegamento tra i fatti e l'incontro di calcio imminente, che ha determinato la presenza di due gruppi organizzati nella stessa area. Alla luce di queste circostanze, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente sussistenti, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo, i reati contestati all'imputato.
In ordine alla seconda doglianza, considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è adeguata. La Corte territoriale ha evidenziato che, sebbene l'imputato abbia solo tre precedenti risalenti nel tempo, si tratta di reati tutti connotati da violenza e che i fatti oggetto del giudizio odierno sono stati commessi a 46 anni, un'età non compatibile con comportamenti del genere.
Ciò dimostra che né il tempo né le precedenti condanne hanno ridotto la pericolosità sociale dell'imputato. In tale contesto, i due reati contestati, per il loro rischio per la pubblica incolumità, rappresentano un'espressione concreta e individualizzata della maggiore pericolosità sociale. Infine in ordine alla terza doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in esame, il giudice ha considerato i precedenti penali del ricorrente, osservando che eventuali elementi personali, come lavoro e famiglia, non consentono di per sé il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tali elementi, peraltro - afferma il giudice a quo - non sono emersi. Per gli stessi motivi, la Corte territoriale non ha ritenuto opportuno concedere la sospensione condizionale della pena mancando elementi positivi da valorizzare a tal fine. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2