Italian Court dismisses appeal against conviction for tax evasion by company representative due to inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's conviction of the defendant for tax evasion. The defendant argued for a new factual reading and leniency, but the court noted the appeal lacked interest regarding a previously acquitted count and sought to re-evaluate evidence already examined by the lower courts. Consequently, the court rejected the request for a different factual assessment and dismissed the procedural grounds for the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks interest, such as when a specific count has already resulted in acquittal in the second instance, or if the appeal merely requests a different factual evaluation of evidence already thoroughly examined by the court of appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZI FRANCO nato a FERRARA il 07/01/1951 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Franco Piazzi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 8 co. 1 d. Igs. 74/2000 (capo C), nella qualità di rappresentante legale della società "Pneuequipe Import- export s.r.l." dal 05/05/2015 al 25/09/2015.
In particolare, la Corte territoriale ha assolto l'imputato per il capo A), relativo all'occultamento o distruzione delle scritture contabili relative al periodo in cui egli era amministratore della società, in quanto tale documentazione avrebbe potuto essere occultata o distrutta da altri amministratori, non essendo stato accertato il momento della condotta contestata. Il giudice ha inoltre assolto l'imputato per le fatture emesse precedentemente e posteriormente al periodo in cui egli era l'amministratore della società. Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'affermata penale responsabilità del reato di cui al capo A). Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata sussistenza del dolo specifico per il reato di cui al capo C). Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata prescrizione dei reati. Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo è inammissibile perché proposto in assenza di interesse, essendo lo stesso stato assolto nel grado di appello, per il reato di cui al capo A).
Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la società amministrata dall'imputato era una tipica "cartiera", priva di sede operativa, beni strumentali, dipendenti e di qualunque movimentazione reale di merce: presso la sede legale nessuno aveva mai visto transitare cerchioni, gomme o autovetture; la merce acquistata all'estero veniva consegnata direttamente agli operatori italiani; erano stati inoltre rinvenuti documenti di trasporto falsi e le fatture indicavano prezzi di vendita addirittura inferiori a quelli di acquisto, circostanze che confermavano l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
La natura fittizia della società era quindi immediatamente percepibile, e l'imputato, pur avendo ricoperto la carica di amministratore per un periodo limitato e avendo partecipato a incontri con il commercialista, non poteva ignorare di dirigere un'impresa priva di qualunque struttura operativa. Risultava dunque evidente che le fatture riguardavano operazioni inesistenti e che la società era utilizzata per consentire a terzi l'evasione fiscale. Da ciò la Corte ha logicamente desunto la sussistenza del dolo tipico del reato: l'imputato, accettando l'incarico di amministratore di una società priva di reale attività, ha aderito consapevolmente allo scopo illecito di agevolare l'evasione fiscale altrui.
La terza censura è manifestamente infondata. L'ultima fattura, per cui permane condanna, risale al 23/09/2015. Il termine massimo di prescrizione è di 10 anni. La sentenza d'appello è stata emessa il 20/03/2025, cui si devono aggiungere 161 giorni di sospensione. La prescrizione, dunque, maturerà il 03/03/2026. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. In ordine alla quarta doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto riferimento ai precedenti penali specifici di cui è gravato il ricorrente, ben sei, evidenziando la capacità criminale cospicua volta alla commissione di delitti lucrogenetici connessi all'esercizio di attività imprenditoriale ( truffa, frode nell'esercizio del commercio, aggiotaggio, violazioni della legge fallimentare, etc..).
La Corte territoriale ha aggiunto che le fatture sono di numero rilevante e l'importo evaso non trascurabile sicché ha ritenuto la pena di anni uno e mesi sei di reclusione adeguata e proporzionata alla concreta gravità del fatto. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e