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Ordinanza — n. 3715/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against cocaine trafficking conviction for lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3715/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for illegal drug trafficking. The appellant argued for a specific sentencing mitigation under Article 73 of the Drug Trafficking Law, but the court found the appellate court's reasoning on the drug quantity and purity sufficient. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court may declare an appeal inadmissible when the second-instance judgment provides a precise factual reconstruction and correct legal qualification, rendering the appeal's legal objections manifestly unfounded.

Parole chiave

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drug trafficking conviction cocaine quantity assessment inadmissible appeal sentencing mitigation court costs award Italian criminal procedure drug purity percentage detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ARBAOUI AZIZ (CUI 03GI4F3) nato il 18/04/1973 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; o Aziz El Arbaoui ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990, per aver, senza autorizzazione illecitamente detenuto, al fine di farne commercio, 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 175,541 (di cui grammi 133,248 di principio attivo, da cui sono ricavabili 881,7 dosi medie singole).

Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina con un principio attivo pari a 55,65%, da cui erano ricavabili un numero di dosi particolarmente alto, per 291 unità. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il con