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Ordinanza — n. 3712/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of error in sentencing reasoning regarding expulsion measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Arian Cerma inadmissible, rejecting his claim of a motivation defect regarding the lack of expulsion as a security measure. The court affirmed that the lower courts correctly identified Cerma's high criminal danger based on his rapid involvement in heroin trafficking and lack of social integration in Italy. Consequently, the appeal was rejected without merit, and Cerma was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the judgment is free from logical and legal defects, as the determination of the security measure is not subject to cassation review when properly motivated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal security measure expulsion drug trafficking sentencing lack of resipiscence procedural costs award commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico qualificato di eroina detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 600 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERMA ARIAN nato il 12/10/1976 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Arian Cerma ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 co. 1 d.P.R. 309/1990 (capo DD), 80 co. 2 d.P.R. 309/1990 (capo EE), per aver procurato e consegnato a Skenderi Alex circa 2,107 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina; per aver procurato a Xeba Reonardo circa 30,2 kg di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla mancata esclusione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione pienamente adeguata, valorizzando l'elevata pericolosità dell'imputato.

È stato infatti rilevato che, nell'arco di soli due giorni, egli si è reso responsabile prima del concorso nell'importazione di circa 2,107 kg lordi di eroina e, il giorno successivo, della detenzione di ulteriori 26 kg della medesima sostanza, rinvenuti nella sua abitazione nel corso della perquisizione. Tale circostanza dimostra il coinvolgimento dell'imputato in un'attività di spaccio di rilevante portata e con scarse prospettive di ravvedimento. A ciò si aggiunge che il fornitore albanese, Cimi, riponeva piena fiducia nelle sue capacità criminali, coinvolgendolo nelle operazioni volte all'individuazione del corriere.

La Corte ha inoltre evidenziato l'assenza, da parte dell'imputato, di qualsivoglia segnale di resipiscenza nel corso del processo, nonché la mancanza di elementi positivi relativi alla sua situazione in Italia: ad eccezione della presa in carico da parte dell'assistente sociale dopo l'arresto, non risulta svolgesse attività lavorativa né che avesse una vita stabilizzata. È emersa, invece, la sua funzione essenziale quale supporto logistico nell'organizzazione del traffico di stupefacenti. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis