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Ordinanza — n. 3710/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of error in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3710/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decisions were immune from review in cassation. The appellant argued that generic mitigating factors should have outweighed the contested recidivism, but the court found the first-instance judgment fully adequate in its reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: Sentencing determinations by the court of first instance are unreviewable in cassation if supported by logically and legally sound reasoning, rendering appeals based on alleged errors in sentencing treatment inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal sentencing reasoning review recidivism aggravation generic mitigating factors Cassation immunity traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che il fatto, per quanto riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI CRISTIAN nato a ROMA il 10/08/1990 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cristian Marini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente senza autorizzazione e al fine di una successiva cessione a terzi grammi 12,8 di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla prevalenza sulla contestata recidiva delle concesse attenuanti generiche e alla quantificazione della pena al minimo. Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi pienamente adeguata.

La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che il fatto, per quanto riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non è particolarmente tenue, soprattutto alla luce del numero di dosi medie astrattamente ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta (60) e dell'elevatissimo grado di purezza della stessa (compreso tra 1'81,2% e l'83,4%) e del ruolo di pusher ricoperto dal ricorrente, sulla base di tali elementi, ha ritenuto congrua la pena base di anni uno e mesi sei di reclusione, determinata in misura inferiore al medio edittale.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il