Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3708/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits reserved to the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3708/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the substantive sentencing decision rather than a procedural error. The appellant argued that the appellate court failed to fully apply the mitigation for meritorious repentance, yet the higher court found the appeal fell outside the limited grounds for cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern merits reserved to the appellate court, provided the lower court's decision is supported by adequate reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility merits reserved to appellate court numerus clausus of grounds substantive sentencing review meritorious repentance mitigation alleggerimento della pena attenuazione della pena responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 co. 7 d.P.R. 309/1990
309/1990, riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 73 co. 7 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente senza autorizzazione e al fine di una successiva cessione a terzi grammi 210 di sostanza stupefacente di tipo cocaina; per il reato di cui agli artt.
Art. 61 n. 11 e 73 co. 1 d.P.R. 309/1990
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
art. 385 cod. pen
pen., per aver sfondato con violenza la sbarra posta a chiusura della strada; per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., per essere evaso dalla detenzione domiciliare.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHIRI KAMAL (CUI: 040TB5K) nato il 14/12/1988 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; n Kamal Zhiri ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 73 co. 1 d.P.R. 309/1990, riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 73 co. 7 d.P.R. 309/1990, per aver detenuto illecitamente senza autorizzazione e al fine di una successiva cessione a terzi grammi 210 di sostanza stupefacente di tipo cocaina; per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e n. 11, 337 quater cod. pen., per aver sfondato con violenza la sbarra posta a chiusura della strada; per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., per essere evaso dalla detenzione domiciliare.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla mancata applicazione nella massima estensione della circostanza attenuante prevista dall'art. 73 co. 7 d.P.R. 390/1990. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di merito riservati alla cognizione del giudice di appello, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato come l'imputato abbia fornito il suo patrimonio di conoscenze, tornendo utili indicazioni sui soggetti responsabili dell'attività di spaccio e consentendo agli inquirenti di individuare un soggetto fornitore delle sostanze e procedere al sequestro di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Pertanto, la circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso è stata ritenuta prevalente anche sulla recidiva reiterata, diversamente dalle già ritenute circostanze attenuanti generiche, riconosciute dal primo giudice, le quali sono state ritenute equivalenti alla contestata recidiva reiterata.

Conseguentemente, il giudice a quo ha applicato una sola riduzione di pena, partendo dalla pena base corrispondente al minimo edittale, di anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, in anni tre di reclusione ed euro 13.000 di multa applicando la riduzione minima, pari alla metà della pena come determinata, tenuto conto del grado di proficuità della collaborazione prestata dall'imputato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de