Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of fault in the lower court's rejection of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court did not err in its decision regarding the absence of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on a clean criminal record, but the appellate court correctly noted that such a record alone does not constitute positive elements for mitigation under current law. Consequently, the court found no fault in the lower court's reasoning and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The rejection of a generic mitigating circumstance is not arbitrary when positive elements are absent, and the absence of such elements does not constitute a ground for cassation unless the lower court's reasoning is arbitrary or lacks sufficient motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHERIFA3 ERMAL nato il 10/02/1979 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ermal Sherifaj ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 del d. Igs. 74/2000, per aver, in qualità di rappresentante legale della "Servizi Logistici Toscani", emesso fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Il ricorrente dedùce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). A fronte di tale valutazione, nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il dato formale della incensuratezza ha consentito il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma di per sé considerato non può essere posto alla base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo emersi elementi di positiva valutazione.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/202