Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of error in sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decisions were immune from review in cassation. The appellant argued the sentence was excessively harsh compared to the statutory minimum, but the court found the reasoning based on drug quantity and specific circumstances to be logically sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73 c.p.; Art. 81 c.p.; Art. 309/1990: Sentencing determinations by the court of first instance are unreviewable in cassation if supported by motivation free of logical or legal defects, rendering appeals based on excessive severity inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE VITORONZO nato a CONVERSANO il 07/05/2001 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vitoronzo Pastore ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato l'addebito ai sensi dell'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, e lo ha condannato alla pena di anni uno e giorni 20 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen e 73 co. 1 d.P.R 309/1990, per aver ceduto a terzi numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, di gran lunga maggiore del minimo edittale. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al dato ponderale, alla rilevante quantità di dosi smerciate (tra le più gravi, la cessione di tre dosi il giorno 07.12.2022) e pertanto, tenuto conto della qualità della sostanza ha ritenuto congrua e proporzionata la pena base, distaccata dal minimo, ma comunque inferiore al medio edittale, ha applicato la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e gli aumenti per i reati satellite in continuazione, differenziando nel dettaglio gli aumenti di pena a seconda del numero di dosi cedute.
Trattasi di apparato argomentativo fondato su ben precise risultanze processuali, privo di discrasie logiche e perciò del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il co