Italian court dismisses appeal for gambling conviction due to inadmissibility of repeated arguments and lack of leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to overturn a four-year gambling conviction. The appellant argued for reduced penalties based on EU non-discrimination principles and the lack of specific licensing, but the court found these arguments were merely repetitions of those rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new critical analysis and failed to meet the strict criteria for particular leniency required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the second instance without providing a critical re-evaluation of the facts or legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARO PIETRO nato a FOGGIA il 03/06/1965 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Pietro Molinaro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 reclusione, per il reato di cui all'art. 4 co. i e 4 bis, L. 401/89, per aver, in qualità di titolare di un punto scommesse, svolto attività organizzata, al fine di raccogliere o comunque favorire l'accettazione e la raccolta di scommesse per conto di un della società Centurion Bet Ltd, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS.
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della penale responsabilità in capo all'imputato e violazione delle disposizioni costituzionali e di matrice comunitaria, artt. 3, 25, 27 e 111 Cost. e 49 e 56 TFUE con conseguente violazione del divieto di non discriminazione. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis co. pen.
Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. "È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione"(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019 - dep. 24/06/2019, ROVINELLI GIULIO, Rv. 27697001).
Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto inconferente la questione relativa ai rapporti tra diritto nazionale e diritto dell'Unione europea in relazione alla violazione del divieto di non discriminazione, poiché l'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS era stata respinta per la sua intrinseca mancanza di determinatezza e specificità, e non per i motivi formulati nell'atto di appello. La Corte ha, inoltre, affermato che la fattispecie criminosa risulta pienamente integrata sia sotto il profilo oggettivo, avendo il Molinaro esercitato abusivamente, senza alcun titolo autorizzativo, l'attività di raccolta di gioco e scommesse all'interno della propria ricevitoria, sia sotto il profilo soggettivo, essendo evidente il dolo specifico, desumibile dall'attività svolta in aperto contrasto con il provvedimento di diniego emesso dalla Questura.
Anche la seconda doglianza è inammissibile. Il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044;
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Si è affermato che il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264223). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere la particolare tenuità del fatto, poiché l'offesa non è qualificabile come minima alla luce dell'entità della condotta, della struttura non rudimentale dell'attività abusiva e dell'elevata intensità del dolo.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am