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Ordinanza — n. 3700/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3700/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had previously reached a settlement agreement on appeal grounds. The appellant argued for a re-evaluation of the conviction and sentencing calculation, but the court held that such agreements imply a waiver of further litigation on those specific points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement on appeal grounds constitutes a waiver of the right to raise any further grievances in the subsequent cassation proceeding, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of appeal cassation inadmissibility illegal sentencing exception procedural waiver commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Art. 616 cod. proc. pen.
•Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
309, per detenere illecitamente sostanza stupefacente del tipo hashish ai fini della cessione, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc.pen
309, per detenere illecitamente sostanza stupefacente del tipo hashish ai fini della cessione, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
•Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO NUNZIA nato a NAPOLI il 19/02/1955 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Nunzia De Matteo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato l'imputata alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 bis e 80 co. 1 lett. g d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenere illecitamente sostanza stupefacente del tipo hashish ai fini della cessione, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen.

La ricorrente deduce, con un unico motivo ricorso, vizio di motivazione in ordine a un errore di interpretazione dell'oggetto del motivo di gravame concordemente accolto e errore di calcolo della pena concordata. Si osserva che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 - 01.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). •Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma